Ordinanza — n. 20470/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRISSI ALI nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35048_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Drissi Alì, condannato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 73 c.1 e 1 bis del d.P.R. 309/90, deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; ritenuto, in particolare, che il mancato accoglimento da parte della Corte d'appello della richiesta di applicazione della continuazione anche con riferimento ai reati di cui alla sentenza 17.05.2011, non solo è congruamente motivata (in quanto fondata sulla circostanza che si trattasse di fatti commessi 1 o 2 anni prima di quelli contestati, non rilevandosi elementi che consentano di ritenere un'unica ideazione o disegno criminoso), ma è conforme anche alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e "nomen juris", non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione (Sez. 1, sentenza n. 3747 del 16/01/2009 - dep. 27/01/2009, Rv. 242537 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 comma 2 cod. pen; Ordinanza — n. 20470/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 35048_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Drissi Alì, condannato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 73 c.1 e 1 bis del d.P.R. 309/90, deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; ritenuto, in particolare, che il mancato accoglimento da parte della Corte d'appello della richiesta di applicazione della continuazione anche con riferimento ai reati di cui alla sentenza 17.05.2011, non solo è congruamente motivata (in quanto fondata sulla circostanza che si trattasse di fatti commessi 1 o 2 anni prima di quelli contestati, non rilevandosi elementi che consentano di ritenere un'unica ideazione o disegno criminoso), ma è conforme anche alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e "nomen juris", non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione (Sez. 1, sentenza n. 3747 del 16/01/2009 - dep. 27/01/2009, Rv. 242537 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRISSI ALI nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35048_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Drissi Alì, condannato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen., 73 c.1 e 1 bis del d.P.R. 309/90, deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; ritenuto, in particolare, che il mancato accoglimento da parte della Corte d'appello della richiesta di applicazione della continuazione anche con riferimento ai reati di cui alla sentenza 17.05.2011, non solo è congruamente motivata (in quanto fondata sulla circostanza che si trattasse di fatti commessi 1 o 2 anni prima di quelli contestati, non rilevandosi elementi che consentano di ritenere un'unica ideazione o disegno criminoso), ma è conforme anche alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e "nomen juris", non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione (Sez. 1, sentenza n. 3747 del 16/01/2009 - dep. 27/01/2009, Rv. 242537 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presi