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Ordinanza — n. 20468/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20468/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20468/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO FRANCESCO nato a BARI il 07/12/1974 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Dell'Aglio Francesco - con particolare riguardo al primo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione dell'art. 73 DPR 309/90 e quello della motivazione - è stato proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta proprie ricostruzioni di merito ed in fatto; il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, si limita a non condividere la motivazione della corte, coerentemente modellata invece, in conformità con gli indirizzi giurisprudenziali al riguardo, sulla considerazione, motivata, della gravità del fatto, e sulla valorizzazione dei precedenti penali anche specifici a carico; analoghe considerazioni devono muoversi in ordine alla terza censura sul diniego delle attenuanti generiche, espressamente motivato, laddove la lamentela proposta neppure esplicita lo specifico vizio al riguardo ritenuto sussistente.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20468/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sebbene sia noto che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di un vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione allegazione motivata ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
73 DPR 309/90 e quello della motivazione - è stato proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO FRANCESCO nato a BARI il 07/12/1974 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Dell'Aglio Francesco - con particolare riguardo al primo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione dell'art. 73 DPR 309/90 e quello della motivazione - è stato proposto per motivi non consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, prospetta proprie ricostruzioni di merito ed in fatto; il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, si limita a non condividere la motivazione della corte, coerentemente modellata invece, in conformità con gli indirizzi giurisprudenziali al riguardo, sulla considerazione, motivata, della gravità del fatto, e sulla valorizzazione dei precedenti penali anche specifici a carico; analoghe considerazioni devono muoversi in ordine alla terza censura sul diniego delle attenuanti generiche, espressamente motivato, laddove la lamentela proposta neppure esplicita lo specifico vizio al riguardo ritenuto sussistente.

Sebbene sia noto che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di un vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso