Ordinanza — n. 20467/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKPASUBI HARRY nato a KADUNA( NIGERIA) il 10/02/1990 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35020_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Akpasubi Harry, condannato per il reato di cui all'art. 73 c.1 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione della sentenza con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato, in particolare, che la motivazione sul punto della Corte territoriale non merita censura, avendo giustificato il diniego delle invocate attenuanti con argomentazioni non manifestamente illogiche (insufficienza del mero stato di incensuratezza; personalità del reo, in quanto soggetto privo di permesso di soggiorno, di minima occupazione e di legami familiari, palesemente refrattario alle prescrizioni impostegli a seguito della prima condanna; assenza di comportamento concludente in senso favorevole al riconoscimento, anche sul presupposto che i suoi legami con un giro di spaccio non di strada ma professionale non possono essere contestati, alla luce del principio attivo dell'eroina contenuta negli ovuli ingeriti e del reperimento da parte sua di ulteriore droga dopo il primo arresto, quando era stato sorpreso nuovamente a spacciare, circostanza che aveva provocato della misura custodiale originariamente applicatagli) e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato come la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20467/2023 — snpen · Corte di Cassazione: è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè ncn contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, sentenza n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Rv. 242419 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKPASUBI HARRY nato a KADUNA( NIGERIA) il 10/02/1990 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35020_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Akpasubi Harry, condannato per il reato di cui all'art. 73 c.1 del d.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione della sentenza con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato, in particolare, che la motivazione sul punto della Corte territoriale non merita censura, avendo giustificato il diniego delle invocate attenuanti con argomentazioni non manifestamente illogiche (insufficienza del mero stato di incensuratezza; personalità del reo, in quanto soggetto privo di permesso di soggiorno, di minima occupazione e di legami familiari, palesemente refrattario alle prescrizioni impostegli a seguito della prima condanna; assenza di comportamento concludente in senso favorevole al riconoscimento, anche sul presupposto che i suoi legami con un giro di spaccio non di strada ma professionale non possono essere contestati, alla luce del principio attivo dell'eroina contenuta negli ovuli ingeriti e del reperimento da parte sua di ulteriore droga dopo il primo arresto, quando era stato sorpreso nuovamente a spacciare, circostanza che aveva provocato della misura custodiale originariamente applicatagli) e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato come la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.
è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè ncn contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, sentenza n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Rv. 242419 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec