Ordinanza — n. 20464/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO CHRISTIAN nato a MILANO il 18/08/1982 avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di LODI(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Bianco Christian, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20464/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO CHRISTIAN nato a MILANO il 18/08/1982 avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE di LODI(dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso Bianco Christian, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 1 del d.P.R. 309/90, deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliereestensore i Il Presidente