Ordinanza — n. 20458/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESSA MICHELE nato a PERDASDEFOGU il 27/07/1963 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; n Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Sessa Michele, condannato per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 73 e 80 del d.P.R. 309/90 con recidiva reiterata, deduce l'illogicità del ragionamento posto alla base della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla valutazione degli elementi probatori presenti in atti ed idonei a provare la penale responsabilità dell'imputato rispetto al coinvolgimento dello stesso nell'attività illecita offerta in vendita di stupefacenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito e non oggetto di specifica critica (cfr. pp. 2-6 della sent. di appello, dalle quali emerge in maniera chiara, precisa e compiuta che il compendio probatorio a carico del Sessa è costituito dalle dichiarazioni dei testi di PG, dalle operazioni di perquisizione all'esito delle quali era stata rinvenuta la sostanza stupefacente in sequestro e dalle significative intercettazioni telefoniche - così come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure - p. 3 -); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 c.p; Ordinanza — n. 20458/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 c.p., 73 e 80 del d.P.R. 309/90 con recidiva reiterata, deduce l'illogicità del ragionamento posto alla base della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla valutazione degli elementi probatori presenti in atti ed idonei a provare la penale responsabilità dell'imputato rispetto al coinvolgimento dello stesso nell'attività illecita offerta in vendita di stupefacenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito e non oggetto di specifica critica (cfr. pp. 2-6 della sent. di appello, dalle quali emerge in maniera chiara, precisa e compiuta che il compendio probatorio a carico del Sessa è costituito dalle dichiarazioni dei testi di PG, dalle operazioni di perquisizione all'esito delle quali era stata rinvenuta la sostanza stupefacente in sequestro e dalle significative intercettazioni telefoniche - così come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure - p. 3 -); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESSA MICHELE nato a PERDASDEFOGU il 27/07/1963 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; n Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Sessa Michele, condannato per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 73 e 80 del d.P.R. 309/90 con recidiva reiterata, deduce l'illogicità del ragionamento posto alla base della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla valutazione degli elementi probatori presenti in atti ed idonei a provare la penale responsabilità dell'imputato rispetto al coinvolgimento dello stesso nell'attività illecita offerta in vendita di stupefacenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito e non oggetto di specifica critica (cfr. pp. 2-6 della sent. di appello, dalle quali emerge in maniera chiara, precisa e compiuta che il compendio probatorio a carico del Sessa è costituito dalle dichiarazioni dei testi di PG, dalle operazioni di perquisizione all'esito delle quali era stata rinvenuta la sostanza stupefacente in sequestro e dalle significative intercettazioni telefoniche - così come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure - p. 3 -); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c sigliere estensore Il Presiden