Ordinanza — n. 20456/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE TULLIO ANTONIO nato a BARI il 17/06/1988 HYSENA) EMRI nato il 17/02/1986 avverso la sentenza del 20/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIavvis94Te parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE: NOVIELLO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso De Tullio Antonio, imputato del reato di cui all'art. 73 c. 4 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e l'inosservanza e/o carenza della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 20456/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 c. 4 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e l'inosservanza e/o carenza della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE TULLIO ANTONIO nato a BARI il 17/06/1988 HYSENA) EMRI nato il 17/02/1986 avverso la sentenza del 20/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIavvis94Te parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE: NOVIELLO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso De Tullio Antonio, imputato del reato di cui all'art. 73 c. 4 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e l'inosservanza e/o carenza della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
è inammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 - , il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la v olazione di legge e l'inosservanza e/o carenza della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso di De Tullio deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Quanto al ricorso proposto con unico motivo da 1-lysenaj Emri, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 4 del d.P.R. 309/90, circa la violazione di legge con riguardo all'art.133 cod. pen.; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; /) considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la violazione di legge con riguardo all'art. 133 cod. pen., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso dell'Hysenaj deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere