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Ordinanza — n. 20456/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20456/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20456/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE TULLIO ANTONIO nato a BARI il 17/06/1988 HYSENA) EMRI nato il 17/02/1986 avverso la sentenza del 20/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIavvis94Te parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE: NOVIELLO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso De Tullio Antonio, imputato del reato di cui all'art. 73 c. 4 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e l'inosservanza e/o carenza della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 20456/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 c. 4 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e l'inosservanza e/o carenza della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative impugnazione della cancellazione revisione di una decisione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
309/90, deduce la violazione di legge e l'inosservanza e/o carenza della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE TULLIO ANTONIO nato a BARI il 17/06/1988 HYSENA) EMRI nato il 17/02/1986 avverso la sentenza del 20/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIavvis94Te parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE: NOVIELLO; Ritenuto che con unico motivo di ricorso De Tullio Antonio, imputato del reato di cui all'art. 73 c. 4 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e l'inosservanza e/o carenza della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

è inammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 - , il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la v olazione di legge e l'inosservanza e/o carenza della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso di De Tullio deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Quanto al ricorso proposto con unico motivo da 1-lysenaj Emri, condannato per il reato di cui all'art. 73 c. 4 del d.P.R. 309/90, circa la violazione di legge con riguardo all'art.133 cod. pen.; Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile ove si consideri che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; /) considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la violazione di legge con riguardo all'art. 133 cod. pen., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità; tenuto conto che, pertanto, il ricorso dell'Hysenaj deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere