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Ordinanza — n. 20452/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20452/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINI ANDREA nato a GENOVA il 07/01/1975 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; • La Corte di appello di Genova, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la sentenza dal GIP del Tribunale di Genova, pronunciata il 23 novembre 2021, che aveva condannato Rubini Andrea alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura genericamente il vizio della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta all'imputato, è manifestamente infondato in quanto la motivazione che ha confermato la graduazione della pena disposta dal giudice di primo grado, anche in considerazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti contestate, non può dirsi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20452/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01) e, comunque, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, è sufficiente un mero riferimento all'adeguatezza della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena sanzione sproporzionata sanzioni penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINI ANDREA nato a GENOVA il 07/01/1975 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la sentenza dal GIP del Tribunale di Genova, pronunciata il 23 novembre 2021, che aveva condannato Rubini Andrea alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura genericamente il vizio della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta all'imputato, è manifestamente infondato in quanto la motivazione che ha confermato la graduazione della pena disposta dal giudice di primo grado, anche in considerazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti contestate, non può dirsi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01) e, comunque, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, è sufficiente un mero riferimento all'adeguatezza della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C