Ordinanza — n. 20451/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURT FLORIN nato il 07/05/1992 ADIR CRISTINA nato il 09/07/1995 MUSTAFA SORIN nato il 25/05/1994 CURT CRISTINA nato il 25/12/1997 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 20451/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURT FLORIN nato il 07/05/1992 ADIR CRISTINA nato il 09/07/1995 MUSTAFA SORIN nato il 25/05/1994 CURT CRISTINA nato il 25/12/1997 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
-fs Luc,A0 La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13=1:1=2U. 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma 1'11 febbraio 2022 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione ai reati di ricettazione ascritti ed al reato di resistenza a pubblico ufficiale solo il Curt Florin. Rilevato che il ricorso a firma dell'Avv. Andrea Palmiero depositato il 19 luglio 2022 è del tutto generico, non contenendo alcun argomento volto a confutare le a rgomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata; che il primo motivo del secondo ricorso sempre a firma del medesimo professionista ma depositato il 27 luglio 2022, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità degli imputati in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato e di quello conforme di primo grado, che risultano infatti connotati da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, la prima pagina della motivazione della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ritenuto non credibili le affermazioni degli imputati in ordine al possesso dei beni ricettati, così da ritenere, per pacifica giurisprudenza integrato il dolo del reato di ricettazione ulteriormente avvalorato, per Florin, dal tentativo di fuga)) che per quanto attiene al motivo sulla recidiva proposto nel solo interesse del Florin, la Corte, a fg, 2 della motivazione, ha espresso considerazioni sulla capacità a delinquere e pericolosità del ricorrente con le quali egli non si confronta e che sono idonee a sostenere l'applicazione della circostanza aggravante; che le circostanze attenuanti generiche sono state negate in relazione alle gravi modalità dei fatti e per la condotta processuale degli imputati, con bastevole richiamo agli indici di cui all'art. 133 cod.pen.;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec