Ordinanza — n. 20449/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANSOURI MOHAMED CUI 01X5YMH nato il 01/02/1979 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Genova, con sentenza del 18 maggio 2022, I-a confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Genova, pronunciata il 19 gennaio 2022, che aveva condannato El Mansouri Mohamed alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina impropria aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, con recidiva reiterata e specifica. Ritenuto che il ricorrente non ha interesse a dolersi della applicazione della recidiva, che non ha comportato alcun aumento di pena; Ritenuto che, comunque, il motivo è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pag. 3 sulle precedenti condanne per reati a scopo di lucro e contro il patrimonio per cui la tentata rapina rivelava un'accresciuta capacità a delinquere nonché sul comportamento processuale meramente opportunistico dell'imputato, dato dall'ammissione di circostanze ormai evidenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20449/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorrente non ha interesse a dolersi della applicazione della recidiva, che non ha comportato alcun aumento di pena; Ritenuto che, comunque, il motivo è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pag. 3 sulle precedenti condanne per reati a scopo di lucro e contro il patrimonio per cui la tentata rapina rivelava un'accresciuta capacità a delinquere nonché sul comportamento processuale meramente opportunistico dell'imputato, dato dall'ammissione di circostanze ormai evidenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANSOURI MOHAMED CUI 01X5YMH nato il 01/02/1979 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 18 maggio 2022, I-a confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Genova, pronunciata il 19 gennaio 2022, che aveva condannato El Mansouri Mohamed alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina impropria aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, con recidiva reiterata e specifica. Ritenuto che il ricorrente non ha interesse a dolersi della applicazione della recidiva, che non ha comportato alcun aumento di pena; Ritenuto che, comunque, il motivo è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pag. 3 sulle precedenti condanne per reati a scopo di lucro e contro il patrimonio per cui la tentata rapina rivelava un'accresciuta capacità a delinquere nonché sul comportamento processuale meramente opportunistico dell'imputato, dato dall'ammissione di circostanze ormai evidenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il esiden