Ordinanza — n. 20446/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANFAGLIA AGOSTINO nato a FIRENZE il 30/06/1962 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 15 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto, pronunciata il 29 giugno 2020, che aveva condannato Tranfaglia Agostino alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sull'attendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa, riscontrata dai contratti e dalle copie degli assegni corrisposti all'imputato e da lui incassati, oltre che dai messaggi con i vari solleciti per l'istallazione e dalle dichiarazioni del Centro Acqua Nuova, a cui non risultava nessun contratto e/o assegno della vittima); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza, evidenziata dalla Corte d'appello, che ha altresì valorizzato la mancanza di interesse e di collaborazione da parte dell'imputato, legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20446/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01); rilevato che le considerazioni che precedono assorbono ogni altra censura, anche con riferimento a quanto contenuto nella memoria depositata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRANFAGLIA AGOSTINO nato a FIRENZE il 30/06/1962 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 15 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Spoleto, pronunciata il 29 giugno 2020, che aveva condannato Tranfaglia Agostino alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sull'attendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dalla persona offesa, riscontrata dai contratti e dalle copie degli assegni corrisposti all'imputato e da lui incassati, oltre che dai messaggi con i vari solleciti per l'istallazione e dalle dichiarazioni del Centro Acqua Nuova, a cui non risultava nessun contratto e/o assegno della vittima); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza, evidenziata dalla Corte d'appello, che ha altresì valorizzato la mancanza di interesse e di collaborazione da parte dell'imputato, legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01); rilevato che le considerazioni che precedono assorbono ogni altra censura, anche con riferimento a quanto contenuto nella memoria depositata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il