Ordinanza — n. 20443/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE ANTONIO MARIA MASSIMILIANO nato a CATANIA il 23/06/1970 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E CONSIDERATO IN DIR:ETTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 13 luglio 2021, che aveva condannato Milone Antonio Maria Massimiliano alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il ricorso, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità de'l'imputato per il delitto contestato nonché in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio inflittogli, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e, comunque, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulla incontestata prova della truffa, ricavata non solo dalle dichiarazioni della persona offesa ma anche dai dati documentali agli atti) Considerato altresì che le modalità di esecuzione della condotta e l'entità della somma giustificano lo scostamento, peraltro modesto, dal minimo edittale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, data l'assenza di elementi positivi e la mancata deduzione di motivi specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20443/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità de'l'imputato per il delitto contestato nonché in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio inflittogli, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e, comunque, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulla incontestata prova della truffa, ricavata non solo dalle dichiarazioni della persona offesa ma anche dai dati documentali agli atti) Considerato altresì che le modalità di esecuzione della condotta e l'entità della somma giustificano lo scostamento, peraltro modesto, dal minimo edittale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, data l'assenza di elementi positivi e la mancata deduzione di motivi specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE ANTONIO MARIA MASSIMILIANO nato a CATANIA il 23/06/1970 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIR:ETTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 13 luglio 2021, che aveva condannato Milone Antonio Maria Massimiliano alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il ricorso, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità de'l'imputato per il delitto contestato nonché in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio inflittogli, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e, comunque, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulla incontestata prova della truffa, ricavata non solo dalle dichiarazioni della persona offesa ma anche dai dati documentali agli atti) Considerato altresì che le modalità di esecuzione della condotta e l'entità della somma giustificano lo scostamento, peraltro modesto, dal minimo edittale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, data l'assenza di elementi positivi e la mancata deduzione di motivi specifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il P sid