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Ordinanza — n. 20441/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20441/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20441/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIO PIETRO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/04/1991 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Pyk La Corte di appello di Messina, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti, pronunciata il 6 aprile 2021, che aveva condannato Maio Pietro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di estorsione anziché violenza privata, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla natura intimidatoria della condotta del ricorrente, sulla attendibilità del resoconto della vittima e sul conseguimento dell'ingiusto profitto che caratterizza il reato di estorsione); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso di specie, non può dirsi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, avendo la Corte congruamente motivato la pena inflitta, peraltro inferiore alla misura media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20441/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di estorsione anziché violenza privata, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla natura intimidatoria della condotta del ricorrente, sulla attendibilità del resoconto della vittima e sul conseguimento dell'ingiusto profitto che caratterizza il reato di estorsione); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso di specie, non può dirsi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, avendo la Corte congruamente motivato la pena inflitta, peraltro inferiore alla misura media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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estorsione reati violenti azione penale privata infrazione privilegiata pubblica istigazione a delinquere concussione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIO PIETRO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/04/1991 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; Pyk

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 20 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti, pronunciata il 6 aprile 2021, che aveva condannato Maio Pietro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di estorsione anziché violenza privata, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla natura intimidatoria della condotta del ricorrente, sulla attendibilità del resoconto della vittima e sul conseguimento dell'ingiusto profitto che caratterizza il reato di estorsione); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso di specie, non può dirsi frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, avendo la Corte congruamente motivato la pena inflitta, peraltro inferiore alla misura media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr sid ent