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Ordinanza — n. 20440/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20440/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSCINA GIOVANBATTISTA nato a MESSINA il 2.1/06/1979 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E CONSIDIERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 31 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 17 marzo 2021, che aveva condannato Cuscinà Giovanbattista alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 7:3 d.lgs. 159/2011. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura con argomentazioni generiche e inconferenti la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20440/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) e, quanto al trattamento sanzionatorio, quando la pena inflitta risulta inferiore alla media edittale, è sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali sanzione sostitutiva alleggerimento della pena scemata imputabilità pena accessoria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSCINA GIOVANBATTISTA nato a MESSINA il 2.1/06/1979 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 31 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 17 marzo 2021, che aveva condannato Cuscinà Giovanbattista alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 7:3 d.lgs. 159/2011. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura con argomentazioni generiche e inconferenti la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) e, quanto al trattamento sanzionatorio, quando la pena inflitta risulta inferiore alla media edittale, è sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre idente