Ordinanza — n. 20438/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANIH BOUCHAIB nato il 15/10/1964 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E CONSIDIERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 23 ottobre 2018, che aveva condannato Manih Bouchaib alla pena ritenuta di giustizia per i reati di concorso in estorsione e furto aggravato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e all'attendibilità delle persone offese, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, con gli argomenti esposti a pagina 4, ha sottolineato come tali dichiarazioni si riscontrino reciprocamente e siano obiettivamente validate dal rinvenimento dell'autovettura precedentemente sottratta alle persone offese; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale erratamente si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione piuttosto che la violazione della legge processuale in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni di Safi, non supera la prova di resistenza poiché l'affermazione di responsabilità è fondata anche su altri diversi elementi; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, è sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie; che le considerazioni che precedono assorbono ogni altra censura difensiva anche in relazione al contenuto della memoria depositata; rilevato, pertanto, che il .ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANIH BOUCHAIB nato il 15/10/1964 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDIERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 23 ottobre 2018, che aveva condannato Manih Bouchaib alla pena ritenuta di giustizia per i reati di concorso in estorsione e furto aggravato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e all'attendibilità delle persone offese, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, con gli argomenti esposti a pagina 4, ha sottolineato come tali dichiarazioni si riscontrino reciprocamente e siano obiettivamente validate dal rinvenimento dell'autovettura precedentemente sottratta alle persone offese; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale erratamente si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione piuttosto che la violazione della legge processuale in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni di Safi, non supera la prova di resistenza poiché l'affermazione di responsabilità è fondata anche su altri diversi elementi; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, è sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie; che le considerazioni che precedono assorbono ogni altra censura difensiva anche in relazione al contenuto della memoria depositata; rilevato, pertanto, che il .ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere E