Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20437/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20437/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20437/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO NIGRO VINCENZO nato a PALERMO il 10/04/1967 BONOMO VINCENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 03/08/1959 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20437/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO NIGRO VINCENZO nato a PALERMO il 10/04/1967 BONOMO VINCENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 03/08/1959 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Parole chiave

Generato dall'IA
facoltà di astenersi dal testimoniare permesso di promuovere un procedimento penale menomazione psichica assenza di persecuzione diritto di non autoincriminarsi allegazioni d'asilo contraddittorie
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO NIGRO VINCENZO nato a PALERMO il 10/04/1967 BONOMO VINCENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 03/08/1959 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala, pronunciata il 10 marzo 2021, che aveva condannato Lo Nigro Vincenzo e Bonomo Vincenzo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma e 640-bis cod. pen. e Bonomo Vincenzo anche per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma e 1127 cod. nav., ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ascritto ad entrambi gli imputati al capo a) relativamente alle condotte perpetrate fino al 21 dicembre 2012, per essersi le medesime estinte per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena nei confronti di Lo Nigro in mesi 11, giorni 15 di reclusione ed euro 400 di multa e nei confronti di Bonomo in anni 1, mesi 4 e giorni 5, ha revocato la disposta confisca per equivalente e ha confermato la disposta confisca diretta del profitto.

Ritenuto che il ricorso congiunto, con cui genericamente si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto contestato e, limitatamente al Bonomo, per il mancato assorbimento del reato di cui all'art. 1227 cod. nav. contestato al capo b) in quello contestato al capo a), è costituito da mere doglianze di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (si vedano, in particolare, pag. 4 sull'assenza nella lista testi del signor Asaro, citato dalla difesa, e da questa ritenuto inattendibile,e sul compendio probatorio e le considerazioni a dimostrazione della penale responsabilità dei ricorrenti; pagg. 5 e 6 sulla diversità, sia sul piano soggettivo sia sul piano materiale delle condotte del Bonomo, che integravano entrambe le fattispecie contestate, rispetto alle quali non era ipotizzabile alcun assorbimento, censura oltretutto generica non trattandosi delle medesime condotte materiali); considerato che il ricorso è altresì finalizzato a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estenso