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Ordinanza — n. 20436/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20436/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20436/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO SAVERIO nato a LOCRI il 08/01/1990 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 24 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, pronunciata il 24 settembre 2018, che aveva condannato Zito Saverio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale, è genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è dotata la sentenza (si veda, in particolare, pag. 5 sulla titolarità della carta da parte dell'imputato, che non ne ha mai negato la disponibilità); che le censure inerenti alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel procedimento di appello sono del tutto generiche i specie se raffrontate alla eccezionalità dell'istituto, ammissibile solo in presenza di specifiche deduzioni volte a metter in risalto l'assoluta decisività della integrazione richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20436/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinnovo dell'autorizzazione motivazione del mutamento giurisprudenza pluralità di motivazioni revoca del credito al consumo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO SAVERIO nato a LOCRI il 08/01/1990 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 24 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, pronunciata il 24 settembre 2018, che aveva condannato Zito Saverio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale, è genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è dotata la sentenza (si veda, in particolare, pag. 5 sulla titolarità della carta da parte dell'imputato, che non ne ha mai negato la disponibilità); che le censure inerenti alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel procedimento di appello sono del tutto generiche i specie se raffrontate alla eccezionalità dell'istituto, ammissibile solo in presenza di specifiche deduzioni volte a metter in risalto l'assoluta decisività della integrazione richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.