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Ordinanza — n. 20433/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appeal inadmissibility due to generic arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20433/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly justify rejecting the appeal based on his difficult living conditions and lack of fixed residence. The court rejected these claims as generic repetitions of arguments already presented in the initial appeal, finding the lower court's decision sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a declaration of inadmissibility is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, or manifestly unfounded, as the lower court must have already addressed such arguments in the original decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic arguments repetitive grounds Corte di Cassazione procedural dismissal caso di rigore economico stato di bisogno diritto all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGUREANU COSTEL nato il 09/03/1988 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 giugno 2022, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Genova, pronunciata il 14 ottobre 2021, che aveva condannato Magureanu Costei alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, è manifestamente infondato in quanto dal provvedimento impugnato risulta congruamente motivata la dichiarazione di inammissibilità dell'appello alla luce della genericità delle argomentazioni, che sono state altresì riproposte con iI presente ricorso (come il fatto che l'imputato versasse in condizioni disagiate, fosse senza fissa dimora e che il fatto non avrebbe potuto per questo ritenersi che di mintentità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr 'dente