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Ordinanza — n. 20431/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and precise references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20431/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Loppi Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant criticized the lower court's reasoning regarding his criminal liability for fraud and money laundering but failed to articulate specific legal arguments or reference the relevant parts of the contested judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was too generic to allow the reviewing judge to identify the grievances and exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks precise legal grounds and specific references to the reasoning of the contested act, preventing the reviewing judge from identifying the grievances.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds c.p.p. procedural law generic criticism supervisory power motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPPI FABIO nato a BOLOGNA il 17/11/1967 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 2 luglio 2020, che aveva condannato Loppi Fabio alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di ricettazione e truffa. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presi. -nte