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Ordinanza — n. 20430/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20430/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANNANI ELMAHDI nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova, pronunciata il 5 aprile 2018, che aveva condannato Hannani Elmahdi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento, è costituito da mere doglianze di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giudici di merito con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato e il correo avevano occupato abusivamente l'alloggio due giorni prima e si trovavano nello stesso alloggio, a riprova del concorso di entrambi nel danneggiamento della lamiera apposta sugli infissi proprio per impedirne l'occupazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20430/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento, è costituito da mere doglianze di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giudici di merito con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato e il correo avevano occupato abusivamente l'alloggio due giorni prima e si trovavano nello stesso alloggio, a riprova del concorso di entrambi nel danneggiamento della lamiera apposta sugli infissi proprio per impedirne l'occupazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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momento del reato prova del nesso causale danneggiamento insufficienza di prove momento della trasmissione delle prove favoreggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANNANI ELMAHDI nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova, pronunciata il 5 aprile 2018, che aveva condannato Hannani Elmahdi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento, è costituito da mere doglianze di fatto, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giudici di merito con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato e il correo avevano occupato abusivamente l'alloggio due giorni prima e si trovavano nello stesso alloggio, a riprova del concorso di entrambi nel danneggiamento della lamiera apposta sugli infissi proprio per impedirne l'occupazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre idente