Ordinanza — n. 20426/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ADAMO nato a MERCATO SARACENO il 17/05/1972 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; hA \rne. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata il 3 ottobre 2019, che aveva condannato Truzzi Adamo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, è costituito da mere doglianze di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giudici di merito con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, sulla presenza degli strumenti sul sedile anteriore dell'auto, dei quali l'imputato, a richiesta degli agenti di indicarne la destinazione, non era riuscito a fornire una valida spiegazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20426/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata il 3 ottobre 2019, che aveva condannato Truzzi Adamo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, è costituito da mere doglianze di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giudici di merito con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, sulla presenza degli strumenti sul sedile anteriore dell'auto, dei quali l'imputato, a richiesta degli agenti di indicarne la destinazione, non era riuscito a fornire una valida spiegazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ADAMO nato a MERCATO SARACENO il 17/05/1972 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; hA \rne.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, pronunciata il 3 ottobre 2019, che aveva condannato Truzzi Adamo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, è costituito da mere doglianze di fatto finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, valorizzate dai giudici di merito con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, sulla presenza degli strumenti sul sedile anteriore dell'auto, dei quali l'imputato, a richiesta degli agenti di indicarne la destinazione, non era riuscito a fornire una valida spiegazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Prèsiden