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Ordinanza — n. 20425/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20425/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20425/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITELLO GIOACCHINO nato a CANICATTI il 01/09/1988 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, pronunciata il 22 gennaio 2021, che aveva condannato Militello Gioacchino alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di truffa e sostituzione di persona. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20425/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ammende per infrazione procedurale atti impugnabili permesso di promuovere un procedimento penale infrazione molto grave corruzione nell'esecuzione forzata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITELLO GIOACCHINO nato a CANICATTI il 01/09/1988 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, pronunciata il 22 gennaio 2021, che aveva condannato Militello Gioacchino alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di truffa e sostituzione di persona. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il e