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Ordinanza — n. 20424/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20424/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILONA GIOVANNI nato a PALERMO il 09/06/1978 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 31 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 20 febbraio 2020, che aveva condannato Cilona Giovanni alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un telefono cellulare. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta genericamente il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione, non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale ha respinto le doglianze difensive sulla presunta mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa del bene (si veda, in particolare, pag. 1 sulle circostanze del presunto acquisto - al mercato, da un mendicante e senza confezione, senza carica batterie o uno scontrino originario - che dimostravano la sussistenza di un dolo quantomeno eventuale dell'imputato, idoneo a fondarne la penale responsabilità escludendo ogni diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 20424/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta genericamente il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione, non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale ha respinto le doglianze difensive sulla presunta mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa del bene (si veda, in particolare, pag. 1 sulle circostanze del presunto acquisto - al mercato, da un mendicante e senza confezione, senza carica batterie o uno scontrino originario - che dimostravano la sussistenza di un dolo quantomeno eventuale dell'imputato, idoneo a fondarne la penale responsabilità escludendo ogni diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione divieto di accettare regali circonvenzione illecita invio di una cosa non ordinata dazi doganali non pagati dolo determinante

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILONA GIOVANNI nato a PALERMO il 09/06/1978 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 31 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 20 febbraio 2020, che aveva condannato Cilona Giovanni alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un telefono cellulare. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta genericamente il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione, non è scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale ha respinto le doglianze difensive sulla presunta mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa del bene (si veda, in particolare, pag. 1 sulle circostanze del presunto acquisto - al mercato, da un mendicante e senza confezione, senza carica batterie o uno scontrino originario - che dimostravano la sussistenza di un dolo quantomeno eventuale dell'imputato, idoneo a fondarne la penale responsabilità escludendo ogni diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto ex art. 712 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre en