Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing and lack of mother tongue translation need.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground for review was filed too late, breaking the procedural chain. The appellant argued that the trial court violated procedural law by failing to translate the summons into her mother tongue, while the lower court found she understood Italian based on identification records. The supreme court rejected this claim as manifestly unfounded and procedurally improper, ordering the dismissal and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 143 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are not raised within the prescribed time limits or if the alleged violation is manifestly unfounded based on established facts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCAN OANA nato il 20/03/1996 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 5 maggio 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 3 febbraio 2021, che aveva condannato Lucan Oana alla pena ritenuta di giustizia per il reato di occupazione abusiva di alloggio popolare. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. per mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio nella lingua madre dell'imputata, è manifestamente infondato in quanto non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato altresì che dal verbale di identificazione del 3/10/2018 risulta che l'imputata parla e comprende l'italiano; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente