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Ordinanza — n. 20422/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20422/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSEGGERI MARCO nato a ROMA il 20/04/1970 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 24 febbraio 2017 che aveva condannato Passeggeri Marco alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata (capo A) ed estorsione (capo C), come riqualificato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla yqualificazione giuridica del fatto di cui al capo c) come delitto di cui all'art. 393 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 in cui la Corte territoriale ha escluso la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario poiché le richieste di denaro dell'imputato non erano collegate al pagamento dei canoni di locazione della stanza ma erano oggetto di pressioni del tutto estemporanee); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina aggravata contestato al capo a), riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (si veda, in proposito, pag. 2 sulle dichiarazioni dei due testimoni legittimamente acquisite al fascicolo processuale e integrate dalla deposizione del titolare del circolo, ritenuta pienamente attendibile al contrario di quella dell'imputato nonché sul rinvenimento a casa di quest'ultimo di due coltelli simili a quello usato in occasione della rapina), ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 20422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che le censure di inutilizzabilità delle dichiarazione de relato. in ragione di quanto detto, devono ritenersi aspecifiche in quanto non idonee a superare la prova di resistenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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arretrati di locazione pretesa abusiva del locatore pigione usuale condanna al pagamento pecuniario omesso versamento della cauzione riscossione di prestazione

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla yqualificazione giuridica del fatto di cui al capo c) come delitto di cui all'art. 393 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSEGGERI MARCO nato a ROMA il 20/04/1970 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 24 febbraio 2017 che aveva condannato Passeggeri Marco alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata (capo A) ed estorsione (capo C), come riqualificato. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla yqualificazione giuridica del fatto di cui al capo c) come delitto di cui all'art. 393 cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 in cui la Corte territoriale ha escluso la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario poiché le richieste di denaro dell'imputato non erano collegate al pagamento dei canoni di locazione della stanza ma erano oggetto di pressioni del tutto estemporanee); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina aggravata contestato al capo a), riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (si veda, in proposito, pag. 2 sulle dichiarazioni dei due testimoni legittimamente acquisite al fascicolo processuale e integrate dalla deposizione del titolare del circolo, ritenuta pienamente attendibile al contrario di quella dell'imputato nonché sul rinvenimento a casa di quest'ultimo di due coltelli simili a quello usato in occasione della rapina), ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (cfr.

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che le censure di inutilizzabilità delle dichiarazione de relato. in ragione di quanto detto, devono ritenersi aspecifiche in quanto non idonee a superare la prova di resistenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022