Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20421/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific legal grounds for inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20421/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding criminal responsibility, but the court found the grounds too generic and repetitive of arguments already rejected by the lower courts. The decision relied on the appellant's prior admissions of guilt and concrete participation in the criminal organization to reject the vague claims.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must be specific and cannot merely repeat arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments criminal responsibility association for delinquency favoreggiamento complicità partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO GENNARO nato a PORTICI il 11/01/1973 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, pronunciata il 3 dicembre 2020, che aveva condannato Sabatino Gennaro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa ad anziani. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di associazione per delinquere contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (si veda, in proposito, pag. 4 sul contenuto delle conversazioni da cui si evince l'evidente consapevolezza dell'imputato delle azioni criminose dei sodali, il suo inserimento nell'organizzazione e il concreto apporto prestato alla realizzazione dei reati-fine, estrinsecatosi non solo nell'ospitalità offerta agli associati ma anche attraverso la stima e la vendita dei gioielli di provenienza delittuosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr