Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and factual arguments under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific legal and factual grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant, Di Cara Rosario, challenged a conviction for property damage but failed to articulate precise legal arguments or supporting facts. Consequently, the court ruled that the appellate judge could not exercise its supervisory role without these essential elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal lacking specific legal and factual grounds is inadmissible, preventing the appellate court from identifying the issues raised and exercising its supervisory function.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARA ROSARIO nato a PALERMO il 25/10/1980 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; iit
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 20 febbraio 2021, che aveva condannato Di Cara Rosario alla pena ritenuta di giustizia per il reato di imbrattamento di bene immobile altrui. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr 'dente