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Ordinanza — n. 20418/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20418/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRELLA MARCO nato a AVERSA il 31/08/1976 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 13 aprile 2021, che aveva condannato Grella Marco alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, primo comma, cod. pen. Rilevato, preliminarmente, che il Collegio non ha ritenuto di concedere il chiesto rinvio dell'udienza tenuto conto della genericità dei motivi a sostegno; Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente il vizio motivazionale, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20418/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 642, primo comma, cod. pen. Rilevato, preliminarmente, che il Collegio non ha ritenuto di concedere il chiesto rinvio dell'udienza tenuto conto della genericità dei motivi a sostegno; Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente il vizio motivazionale, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione contenzioso tributario motivazione inadeguata delle censure costituzionali validità della tassazione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale difetto di motivazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRELLA MARCO nato a AVERSA il 31/08/1976 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 13 aprile 2021, che aveva condannato Grella Marco alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, primo comma, cod. pen. Rilevato, preliminarmente, che il Collegio non ha ritenuto di concedere il chiesto rinvio dell'udienza tenuto conto della genericità dei motivi a sostegno; Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente il vizio motivazionale, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr ente