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Ordinanza — n. 20417/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20417/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20417/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEZZELLA MARIO nato a NAPOLI il 29/10/1996 PEZZELLA ANTONIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 23/08/1967 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20417/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEZZELLA MARIO nato a NAPOLI il 29/10/1996 PEZZELLA ANTONIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 23/08/1967 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale azione civile condono delle spese procedurali ricorso per risarcimento danni ripetibili multe disciplinari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEZZELLA MARIO nato a NAPOLI il 29/10/1996 PEZZELLA ANTONIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 23/08/1967 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 1 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 25 maggio 2021, che aveva condannato Pezzella Mario e Pezzella Antonio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 642, secondo comma, cod. pen.; rilevato, preliminarmente, che il Collegio non ha concesso il chiesto rinvio dell'udienza stante la genericità della richiesta in relazione ad una ipotetica remissione di querela da parte della vittima; Ritenuto che i tre motivi in cui si articola il ricorso congiunto e con i quali si contesta, con argomentazioni generiche e inconferenti, la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti, sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre 'den