Italian court dismisses appeal on grounds of insufficient motivation regarding victim statement credibility in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud against Cislaghi Virginia. The appellate court had confirmed the first-instance judgment based on the victim's credible statement regarding a bank transfer, rejecting the defense's claim of theft. The Supreme Court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and free from legal defects, rendering the appeal's criticism of the motivation manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based solely on a generic criticism of the motivation without demonstrating specific logical or legal flaws is inadmissible when the lower court has clearly articulated the reasons for its conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISLAGHI VIRGINIA nato a MAGENTA il 15/10/1966 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, pronunciata il 2 dicembre 2020, che aveva condannato Cislaghi Virginia alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa poste a fondamento della prova della penale responsabilità dell'imputata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, rispondendo alle deduzioni difensive già sollevate con l'atto di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici che il ricorso si limita a censurare genericamente, ha evidenziato le ragioni del suo convincimento (Si veda, in particolare, pag. 2 sull'irrilevanza della verifica di avvenuto versamento della somma stante la titolarità della carta post-pay in capo alla ricorrente, che mai ne aveva denunciato il furto o lo smarrimento, unitamente alla dichiarazione di avvenuto versamento della somma da parte della persona offesa, della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr1,,en