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Ordinanza — n. 20415/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20415/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISTIC VERONICA nato a LEGNAGO il 18/06/1998 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Genova, con sentenza del 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova, pronunciata in data 11 giugno 2021, che aveva condannato Ristic Veronica alla pena ritenuta di giustizia per reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 sulla mancata collaborazione dell'imputata e sulle precedenti condanne a suo carico); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si chiede l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, come nel caso di specie, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20415/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021-10/02/2022, Polillo, Rv. 282773-01; v. anche Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv. 275782-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assenza di caso di rigore motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale cognizione del ricorso per cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISTIC VERONICA nato a LEGNAGO il 18/06/1998 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 5 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova, pronunciata in data 11 giugno 2021, che aveva condannato Ristic Veronica alla pena ritenuta di giustizia per reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 sulla mancata collaborazione dell'imputata e sulle precedenti condanne a suo carico); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si chiede l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, come nel caso di specie, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (cfr.

Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021-10/02/2022, Polillo, Rv. 282773-01; v. anche Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv. 275782-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensor