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Ordinanza — n. 20413/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated extortion conviction for manifestly unfounded legal and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged their conviction for aggravated attempted extortion, arguing violations of law regarding sentencing and aggravating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing the lower court's correct assessment of evidence, including confessions and witness testimony regarding the defendants' organized criminal ties and intimidating behavior.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be declared inadmissible if the contested judgment is not subject to cassation review or if the grounds raised are manifestly unfounded and do not require a ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals aggravated extortion manifestly unfounded confession evidence criminal organization sentencing review court costs modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 416-bis.1 cod.pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso di Di Giacomantonio Giuseppe (reo confesso) che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIGIACOMANTONIO GIUSEPPE nato a BITONTO il 22/05/1989 MARCHELLO ROBERTO nato a BARI il 07/02/1976 PARISI MICHELE nato a BARI il 16/01/1967 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 9 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Bari il 4 marzo 2021, confermava la responsabilità dei ricorrenti in relazione al reato di tentata estorsione aggravata loro in concorso ascritto. Rilevato che il primo motivo di ricorso di Di Giacomantonio Giuseppe (reo confesso) che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen. in entrambe le declinazioni, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, la pagina 15 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato come il ricorrente ed il coimputato Marchello Roberto (anch'egli reo confesso) avessero richiamato alla vittima il fatto di porsi come referenti territoriali per incutergli maggiore timore nel richiederle danaro e come fosse emerso agli atti che effettivamente il Di Giacomantonio appartenesse ad un sodalizio di stampo delinquenziale organizzato, così da giustificare la sussistenza dell'aggravante contestata); che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è del pari manifestamente infondato per le ragioni espresse in punto di diritto e di fatto dalla Corte a fg. 19 della sentenza impugnata, con valutazioni esenti da vizi logici e giuridici; che, quanto al ricorso del Marchello - che ha ammesso la sua responsabilità - la Corte, a fg. 21 della sentenza impugnata, ha esplicitato le ragioni che l'hanno condotta alla determinazione della sanzione, ritenuta congrua in relazione ai fatti e decisamente inferiore alla media edittale; che, quanto al ricorso del Parisi, il ricorrente, in punto di responsabilità, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato il resoconto della persona offesa, corroborato da riscontri esterni provenienti dalle telecamere attestanti la presenza dei coimputati presso la vittima, nonché le dichiarazioni confessorie di costoro anche nella parte in cui coinvolgono il Parisi (dich.

Marchello, fg. 11); che l'aggravante delle più persone riunite è stata tratta dalla Corte attraverso argomenti di merito rivenienti dal racconto della persona offesa riguardo alle parole usate dal Parisi e da quelle • del coimputato Marchello e che con talidi cui ai fgg. 11 e 13) il ricorrente non si confronta adeguatamente; che, il motivo con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen. è del tutto generico specie se rapportato a quanto evidenziato sopra a proposito del Di Giacomantonio; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore