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Ordinanza — n. 20411/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension tied to a 50,000 euro payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to suspend the sentence conditionally on a 50,000 euro payment. The appellant argued this requirement violated the law, but the court found the territorial court provided sufficient reasoning regarding the damage amount and lack of compensation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 64 c.p.; Art. 165 c.p.: The court rejects an appeal challenging the amount of the provisional sum required for conditional sentence suspension if the lower court has adequately justified the congruity of the sum relative to the total damage and the defendant's conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension provisional payment requirement inadmissible appeal appropriation of funds procedural costs award risarcimento del danno condanna al pagamento pecuniario restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64 c.p.
Art. 165 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, Ordinanza n. 7852 del 16/07/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARABBI GIORGIO nato a BOLOGNA il 12/03/1952 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 3 aprile 2018, che aveva condannato Carabbi Giorgio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita, ha concesso la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma di euro 50.000 a titolo di provvisionale, confermando nel resto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma di 50.000 euro a titolo di provvisionale, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha indicato sufficienti ragioni a sostegno della decisione di subordinare la pena sospesa (si veda, in particolare, pag. 4 sulla congruità della somma stabilita, considerato il danno totale di 460.000 euro e il mancato risarcimento da parte dell'imputato, nonostante avesse reso dichiarazioni in tal senso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che nulla deve essere disposto iigavore della parte civile, dal momento che le sue conclusioni sono state depositate tardivamente rispetto al termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, Ordinanza n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre 'de