Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds regarding particular triviality exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the exclusion of punishability for particular triviality. The appellant merely lamented the lack of motivation without providing specific legal reasons or referencing the relevant parts of the lower court's decision. Consequently, the court upheld the conviction for fraud and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be rejected if it fails to precisely state the legal grounds justifying the claim and to make appropriate references to the reasoning in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGROSI CARLO nato a TARANTO il 05/05/1966 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 8 gennaio 2019, che aveva condannato Agrosì Carlo alla pena ritenuta di giustizia per reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione sul diniego contenuta nell'atto impugnato (Si veda, in particolare, pag. 1 sull'esclusione della particolare tenuità e sull'abitualità della condotta dell'imputato, visti i sette precedenti di truffa e altri reati a suo carico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr idente