Ordinanza — n. 20408/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA AUGUSTO nato a ACERRA il 08/04/1980 MAURO GENNARO nato a CASAVATORE il 11/07/1978 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20408/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA AUGUSTO nato a ACERRA il 08/04/1980 MAURO GENNARO nato a CASAVATORE il 11/07/1978 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA AUGUSTO nato a ACERRA il 08/04/1980 MAURO GENNARO nato a CASAVATORE il 11/07/1978 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 28 ottobre 2014, confermava la responsabilità dei ricorrenti, in relazione al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di De Luca Augusto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, è manifestamente infondato e generico, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori che il ricorso non richiama (Si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato come il ricorrente spese il riferimento alla "gente di Afragola" ed ai "carcerati" che si dovevano aiutare, al fine di incutere maggiore timore nei confronti della persona offesa invitata a fornire un contributo in danaro, secondo la regola della cosiddetta "messa a posto" ampiamente nota anche alla giurisprudenza di legittimità che pure la sentenza ha citato); rilevato, quanto al ricorso proposto nell'interesse di Mauro Gennaro ed alla sussistenza del reato, che il ricorrente non si confronta con quanto la sentenza ha evidenziato a fg. 4, laddove ha messo in risalto lo stato di timore ingenerato nella vittima e dichiarato alla polizia giudiziaria, rafforzato da quanto si è detto a proposito del ricorrente De Luca sull'utilizzo del metodo mafioso; ritenuto, quanto al motivo inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il beneficio era stato richiesto con l'atto di appello in termini generici e che la Corte non ha ritenuto che fossero emersi segnali positivi in favore dell'imputato, peraltro procedendo all'accoglimento della richiesta di continuazione con altro reato precedentemente giudicato, così mostrando di avere ampiamente valutato ogni aspetto favorevole in ordine al trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estenso