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Ordinanza — n. 20322/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20322/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20322/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGEORZAN ILIAZ nato il 27/08/1981 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Iliaz Singeorzan ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e deduce, con un unico, articolato, motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e di eccessività del trattamento sanzionatorio; ritenuto che entrambi i motivi siano manifestamente infondati, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale; rilevato, invero, che con riferimento al primo motivo - nel ribadire che «La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.» (ex multis, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 268475) - deve rilevarsi come la sentenza impugnata argomenti, stringatamente ma chiaramente, come il trattamento sanzionatorio parametrato dal giudice di primo grado sia «appena sufficiente» a sanzionare le condotte per le quali è condanna, così evidenziando l'impossibilità di addivenire a qualsivoglia mitigazione della pena; considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Regesto Legislator

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art. 27 Cost, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 20322/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Giasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzione sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda pena sproporzionata pena pecuniaria sospesa gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 27 Cost
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGEORZAN ILIAZ nato il 27/08/1981 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Iliaz Singeorzan ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e deduce, con un unico, articolato, motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e di eccessività del trattamento sanzionatorio; ritenuto che entrambi i motivi siano manifestamente infondati, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale; rilevato, invero, che con riferimento al primo motivo - nel ribadire che «La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.» (ex multis, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 268475) - deve rilevarsi come la sentenza impugnata argomenti, stringatamente ma chiaramente, come il trattamento sanzionatorio parametrato dal giudice di primo grado sia «appena sufficiente» a sanzionare le condotte per le quali è condanna, così evidenziando l'impossibilità di addivenire a qualsivoglia mitigazione della pena; considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Giasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.

Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle