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Ordinanza — n. 20315/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20315/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20315/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOKA ALBAN nato il 10/03/1988 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MII_ANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; • RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DHRITTO Considerato che Alban Voka, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respointo il reclamo avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza ha applicato nei suoi riguardi la misura di sicurezza disposta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di parma in data 27 gennaio 2015, irrevocabile il 23 novembre 2016 e deduce, con due motivi di ricorso, l'omesso vaglio della pericolosità sociale attuale e la mancata considerazione della opportunità lavorativa documentata dal condannato; rilevato che il giudice specializzato, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, ha congruamente motivato sia in punto di pericolosità sociale, sia in punto di prospettive di radicamento in Italia, non mancando di ponderare il giudizio di pericolosità sociale alla luce della particolare condizione dell'interessato, dei legami affettivi che ha con persone regolarmente residenti in Italia, in specie con la sorella, e tuttavia - sulla scorta di elementi obiettivi dei quali ha puntualmente dato conto - ha ritenuto inesistente la possibilità di un rassicurante inserimento nel contesto familiare, così dando atto delle ragioni per le quali le esigenze poste a fondamento del provvedimento di espulsione dovessero, in concreto, prevalere; rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, siccome insindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20315/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MII_ANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; • RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DHRITTO Considerato che Alban Voka, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respointo il reclamo avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza ha applicato nei suoi riguardi la misura di sicurezza disposta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di parma in data 27 gennaio 2015, irrevocabile il 23 novembre 2016 e deduce, con due motivi di ricorso, l'omesso vaglio della pericolosità sociale attuale e la mancata considerazione della opportunità lavorativa documentata dal condannato; rilevato che il giudice specializzato, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, ha congruamente motivato sia in punto di pericolosità sociale, sia in punto di prospettive di radicamento in Italia, non mancando di ponderare il giudizio di pericolosità sociale alla luce della particolare condizione dell'interessato, dei legami affettivi che ha con persone regolarmente residenti in Italia, in specie con la sorella, e tuttavia - sulla scorta di elementi obiettivi dei quali ha puntualmente dato conto - ha ritenuto inesistente la possibilità di un rassicurante inserimento nel contesto familiare, così dando atto delle ragioni per le quali le esigenze poste a fondamento del provvedimento di espulsione dovessero, in concreto, prevalere; rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, siccome insindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino albanese espulsione nonostante gravi patologie espulsione di familiari verosimiglianza dei motivi d'asilo rimpatrio in sicurezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOKA ALBAN nato il 10/03/1988 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MII_ANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; • RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DHRITTO Considerato che Alban Voka, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respointo il reclamo avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza ha applicato nei suoi riguardi la misura di sicurezza disposta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di parma in data 27 gennaio 2015, irrevocabile il 23 novembre 2016 e deduce, con due motivi di ricorso, l'omesso vaglio della pericolosità sociale attuale e la mancata considerazione della opportunità lavorativa documentata dal condannato; rilevato che il giudice specializzato, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, ha congruamente motivato sia in punto di pericolosità sociale, sia in punto di prospettive di radicamento in Italia, non mancando di ponderare il giudizio di pericolosità sociale alla luce della particolare condizione dell'interessato, dei legami affettivi che ha con persone regolarmente residenti in Italia, in specie con la sorella, e tuttavia - sulla scorta di elementi obiettivi dei quali ha puntualmente dato conto - ha ritenuto inesistente la possibilità di un rassicurante inserimento nel contesto familiare, così dando atto delle ragioni per le quali le esigenze poste a fondamento del provvedimento di espulsione dovessero, in concreto, prevalere; rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, siccome insindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co