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Ordinanza — n. 20306/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20306/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20306/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIDENTE MASSIMO nato a BARI il 13/01/1971 avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Massimo Ridente, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato la misura della semilibertà concessagli; letta la memoria depositata dalla difesa il 1 febbraio 2023; ricordato che, i fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamento complessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento e che, in tale prospettiva legittimamente può essere attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez Roimer Alexi, Rv. 277452;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20306/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Massimo Ridente, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato la misura della semilibertà concessagli; letta la memoria depositata dalla difesa il 1 febbraio 2023; ricordato che, i fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamento complessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento e che, in tale prospettiva legittimamente può essere attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez Roimer Alexi, Rv. 277452;

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute motivi soggettivi successivi alla fuga inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento congedo per motivi sociali trasferimento disciplinare miglioramento dell'idoneità al collocamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIDENTE MASSIMO nato a BARI il 13/01/1971 avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Massimo Ridente, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato la misura della semilibertà concessagli; letta la memoria depositata dalla difesa il 1 febbraio 2023; ricordato che, i fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamento complessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento e che, in tale prospettiva legittimamente può essere attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro Velasquez Roimer Alexi, Rv. 277452;

Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, Farouq, Rv. 248357).; ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguata e rispettosa della legge penale e processuale in ordine a tutti questi profili, valorizzando la circostanza che il condannato aveva posto in essere condotte contrarie alle prescrizioni (allontanamento dal luogo del tirocinio in due occasioni per asserite e non documentate ragioni di salute, una delle quali era invece trovato presso la sua abitazione in compagnia di una donna) a buona ragione ritenute gravi e sintomatiche della inidoneità alla misura alternativa concessagli, continuando il condannato a banalizzare l'importanza del beneficio concessogli, del quale mostra di non comprendere appieno il significato; rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, siccome insindacabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così