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Ordinanza — n. 20301/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20301/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUTRONE MARCELLO nato a PALERMO il 19/08/1985 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; RITENUTO IN FATI-0 E Considerato che Marcello Tutrone aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo, aveva revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, pervenuto in data 20 gennaio 2023, a firma dello stesso Tutrone, autenticata dal difensore; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20301/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; RITENUTO IN FATI-0 E Considerato che Marcello Tutrone aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo, aveva revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, pervenuto in data 20 gennaio 2023, a firma dello stesso Tutrone, autenticata dal difensore; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

Parole chiave

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istanza di ricusazione tardiva tempestività dell'inoltro opposizione tardiva tacita revoca dell'opposizione ritiro dell'istanza giudiziaria ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUTRONE MARCELLO nato a PALERMO il 19/08/1985 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Marcello Tutrone aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo, aveva revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso con atto, pervenuto in data 20 gennaio 2023, a firma dello stesso Tutrone, autenticata dal difensore; ritenuto che alla rinunzia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro cinquecento;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 mar