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Ordinanza — n. 20300/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20300/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20300/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI VECCHI ROSOLINO nato a RIESI il 11/10/1961 avverso l'ordinanza del 28/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSC:ANI; RITENUTO IN FATI-0 E Considerato che Rosolino Li Vecchi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise di appello di Caltanisetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza intesa a ottenere la rideterminazione pena residua da espiare indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la stessa Corte di appello; ritenuto che il ricorso si appalesa aspecifico e identicamente riproduttivo della medesima doglianza già vagliata e adeguatamente superata dal giudice dell'esecuzione che ha, invero, chiarito come - diversamente da quanto affermato nell'impugnazione - la Procura generale non abbia posto in esecuzione la pena derivante dal cumulo materiale delle sentenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato (queste ultime due già poste in continuazione con altra precedente condanna irrevocabile il 4 maggio 1991, la cui somma aritmetica ammonterebbe a sei anni e due mesi di reclusione), avendo invece provveduto ad aggiungere alla condanna a sedici anni di reclusione di cui alla sentenza sub 1) il solo aumento di complessivi quattro anni di reclusione in continuazione con quella stessa sentenza e - calcolata la pena complessiva risultante anche da altre condanne, detratti i benefici e il presofferto - è giunta ala individuazione della pena complessiva resdua nella misura di venti anni, otto mesi e ventidue giorni; rilevato che, a fronte di tale lineare motivazione, il ricorso si è limitato ad affermare e reiterare in termini assertivi l'esistenza di un errore sicché la critica difensiva, pertanto, si è risolta in prospettazioni aspecifiche, non supportate con elementi giuridicamente argomentati e non sorrette da argomenti logicamente persuasivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20300/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

Parole chiave

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pena residua restituzione del termine reiterazione di reati penali ricalcolo della rendita di invalidità modalità di calcolo dell'ammenda esecuzione della pena detentiva sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LI VECCHI ROSOLINO nato a RIESI il 11/10/1961 avverso l'ordinanza del 28/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSC:ANI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Rosolino Li Vecchi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise di appello di Caltanisetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza intesa a ottenere la rideterminazione pena residua da espiare indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la stessa Corte di appello; ritenuto che il ricorso si appalesa aspecifico e identicamente riproduttivo della medesima doglianza già vagliata e adeguatamente superata dal giudice dell'esecuzione che ha, invero, chiarito come - diversamente da quanto affermato nell'impugnazione - la Procura generale non abbia posto in esecuzione la pena derivante dal cumulo materiale delle sentenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato (queste ultime due già poste in continuazione con altra precedente condanna irrevocabile il 4 maggio 1991, la cui somma aritmetica ammonterebbe a sei anni e due mesi di reclusione), avendo invece provveduto ad aggiungere alla condanna a sedici anni di reclusione di cui alla sentenza sub 1) il solo aumento di complessivi quattro anni di reclusione in continuazione con quella stessa sentenza e - calcolata la pena complessiva risultante anche da altre condanne, detratti i benefici e il presofferto - è giunta ala individuazione della pena complessiva resdua nella misura di venti anni, otto mesi e ventidue giorni; rilevato che, a fronte di tale lineare motivazione, il ricorso si è limitato ad affermare e reiterare in termini assertivi l'esistenza di un errore sicché la critica difensiva, pertanto, si è risolta in prospettazioni aspecifiche, non supportate con elementi giuridicamente argomentati e non sorrette da argomenti logicamente persuasivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d