Ordinanza — n. 20292/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARERI VINCENZO nato a ROSARNO il 01/01/1959 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Rilevato che Vincenzo Careri ricorre avverso l'ordinanza in preambolo con la quale è stata rigettata la sua richiesta di rideterminazione della pena inflitta con sentenza della corte di appello di Reggio Calabria in data 6 giugno 2014, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e deduce il mancato ossequio dei principi applicabili in materia all'esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32/2014 e 40/2019 che hanno ridefinito i parametri sanzionatori per il delitto di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990;, ritenuto il motivo manifestamente infondato siccome aspecifico e, comunque, che sviluppa enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte; ricordato che, All'esito della pronuncia delle sentenze della Corte costituzionale, si è ridefinito il trattamento sanzionatorio, determinandosi dopo la sentenza n. 32/2014 una riespansione dei criteri di cui alla precedente normativa con una pena minima di anni otto di reclusione per le droghe pesanti, cui ha fatto seguito la decisione n. 40/2019 che ha nuovamente inciso sul minimo edittale stabilendo la pena a sei anni di reclusione; rilevato che, nella specie, la Corte d'appello ha spiegato che, ratione temporis, non v'era spazio per alcuna rideterminazione, posto che la pena per il delitto satellite era stata determinata in presenza di un quadro normativo sanzionatorio conforme a quello vigente all'indomani degli interventi della Corte costituzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20292/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e deduce il mancato ossequio dei principi applicabili in materia all'esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32/2014 e 40/2019 che hanno ridefinito i parametri sanzionatori per il delitto di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990;, ritenuto il motivo manifestamente infondato siccome aspecifico e, comunque, che sviluppa enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte; ricordato che, All'esito della pronuncia delle sentenze della Corte costituzionale, si è ridefinito il trattamento sanzionatorio, determinandosi dopo la sentenza n. 32/2014 una riespansione dei criteri di cui alla precedente normativa con una pena minima di anni otto di reclusione per le droghe pesanti, cui ha fatto seguito la decisione n. 40/2019 che ha nuovamente inciso sul minimo edittale stabilendo la pena a sei anni di reclusione; rilevato che, nella specie, la Corte d'appello ha spiegato che, ratione temporis, non v'era spazio per alcuna rideterminazione, posto che la pena per il delitto satellite era stata determinata in presenza di un quadro normativo sanzionatorio conforme a quello vigente all'indomani degli interventi della Corte costituzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARERI VINCENZO nato a ROSARNO il 01/01/1959 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Vincenzo Careri ricorre avverso l'ordinanza in preambolo con la quale è stata rigettata la sua richiesta di rideterminazione della pena inflitta con sentenza della corte di appello di Reggio Calabria in data 6 giugno 2014, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e deduce il mancato ossequio dei principi applicabili in materia all'esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32/2014 e 40/2019 che hanno ridefinito i parametri sanzionatori per il delitto di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990;, ritenuto il motivo manifestamente infondato siccome aspecifico e, comunque, che sviluppa enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte; ricordato che, All'esito della pronuncia delle sentenze della Corte costituzionale, si è ridefinito il trattamento sanzionatorio, determinandosi dopo la sentenza n. 32/2014 una riespansione dei criteri di cui alla precedente normativa con una pena minima di anni otto di reclusione per le droghe pesanti, cui ha fatto seguito la decisione n. 40/2019 che ha nuovamente inciso sul minimo edittale stabilendo la pena a sei anni di reclusione; rilevato che, nella specie, la Corte d'appello ha spiegato che, ratione temporis, non v'era spazio per alcuna rideterminazione, posto che la pena per il delitto satellite era stata determinata in presenza di un quadro normativo sanzionatorio conforme a quello vigente all'indomani degli interventi della Corte costituzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de