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Ordinanza — n. 20289/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20289/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20289/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSHI SAIMIR (ALIAS ENACHE SAIMIR) nato il 19/04/1984 avverso la sentenza del 26/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESEelato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Bushi Samir, condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 19.400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73 comma 1 del d. P.R. 309/90 è inammissibile perché proposto avverso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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artt. 81 comma 2 cod. pen; Ordinanza — n. 20289/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 comma 2 cod. pen. e 73 comma 1 del d. P.R. 309/90 è inammissibile perché proposto avverso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.).

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali dipendenza da sostanze stupefacenti riduzione della multa remissione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 81 comma 2 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSHI SAIMIR (ALIAS ENACHE SAIMIR) nato il 19/04/1984 avverso la sentenza del 26/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESEelato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Bushi Samir, condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 19.400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73 comma 1 del d. P.R. 309/90 è inammissibile perché proposto avverso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.).

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su ric:hiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la mancante, fittizia e/o contraddittoria motivazione rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Co igliere estensore Il Presiden