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Ordinanza — n. 20288/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20288/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20288/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA. sul ricorso proposto da: RIZKI LAMAACHI TARIK nato il 04/01/1988 avverso la sentenza del 26/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOelato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Rizki Lamaachi Tarik, condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 cli multa per i reati di cui alli art. 73 comma 4 del d. P.R. 309/90 è inammissibile perché proposto avverso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20288/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA. sul ricorso proposto da: RIZKI LAMAACHI TARIK nato il 04/01/1988 avverso la sentenza del 26/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOelato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Rizki Lamaachi Tarik, condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 cli multa per i reati di cui alli art. 73 comma 4 del d. P.R. 309/90 è inammissibile perché proposto avverso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.).

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti infrazione qualificata LStup errore nella commisurazione della pena recidiva nell'infrazione indennizzo per detenzione ingiustificata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA. sul ricorso proposto da: RIZKI LAMAACHI TARIK nato il 04/01/1988 avverso la sentenza del 26/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOelato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Rizki Lamaachi Tarik, condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 cli multa per i reati di cui alli art. 73 comma 4 del d. P.R. 309/90 è inammissibile perché proposto avverso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.).

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su ric:hiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il Coisigliere estensore , Il Presidente