Ordinanza — n. 20141/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GILBERTO nato a PIAZZA ARMERINA il 31/08/1973 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che quanto all'elemento psicologico del reato - come si desume dal testo della sentenza - esso non è stato oggetto di devoluzione in appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 20141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che quanto all'elemento psicologico del reato - come si desume dal testo della sentenza - esso non è stato oggetto di devoluzione in appello.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GILBERTO nato a PIAZZA ARMERINA il 31/08/1973 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che quanto all'elemento psicologico del reato - come si desume dal testo della sentenza - esso non è stato oggetto di devoluzione in appello.
Considerato che, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., del tutto corretta è l'esclusione sul rilievo della gravità del fatto in uno alla sua abitualità in ragione delle pregresse plurime analoghe condanne. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/2/2023