Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20141/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20141/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GILBERTO nato a PIAZZA ARMERINA il 31/08/1973 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che quanto all'elemento psicologico del reato - come si desume dal testo della sentenza - esso non è stato oggetto di devoluzione in appello.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen, art. 131bis cod. pen; Ordinanza — n. 20141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che quanto all'elemento psicologico del reato - come si desume dal testo della sentenza - esso non è stato oggetto di devoluzione in appello.

Parole chiave

Generato dall'IA
inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute uscita illegale dal paese violazione del divieto d'entrata verosimiglianza dei motivi d'asilo cause di esclusione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
art. 131bis cod. pen
Considerato che, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., del tutto corretta è l'esclusione sul rilievo della gravità del fatto in uno alla sua abitualità in ragione delle pregresse plurime analoghe condanne.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GILBERTO nato a PIAZZA ARMERINA il 31/08/1973 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che quanto all'elemento psicologico del reato - come si desume dal testo della sentenza - esso non è stato oggetto di devoluzione in appello.

Considerato che, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., del tutto corretta è l'esclusione sul rilievo della gravità del fatto in uno alla sua abitualità in ragione delle pregresse plurime analoghe condanne. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/2/2023