Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20138/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20138/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20138/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENZAN TIMAIOUF (CUI 037TQ9U) nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale hai motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., correttamente considerando l'assenza di elementi positivi in uno alla negativa condotta processuale del ricorrente, fin dall'occultamento della sostanza stupefacente detenuta mediante la sua ingestione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20138/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen., correttamente considerando l'assenza di elementi positivi in uno alla negativa condotta processuale del ricorrente, fin dall'occultamento della sostanza stupefacente detenuta mediante la sua ingestione.

Parole chiave

Generato dall'IA
tempestività dell'istanza di ricusazione censure tardive domanda d'asilo tardiva periodo di carenza annuale persecuzione dei Tamil motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENZAN TIMAIOUF (CUI 037TQ9U) nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale hai motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., correttamente considerando l'assenza di elementi positivi in uno alla negativa condotta processuale del ricorrente, fin dall'occultamento della sostanza stupefacente detenuta mediante la sua ingestione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023