Ordinanza — n. 20138/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENZAN TIMAIOUF (CUI 037TQ9U) nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale hai motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., correttamente considerando l'assenza di elementi positivi in uno alla negativa condotta processuale del ricorrente, fin dall'occultamento della sostanza stupefacente detenuta mediante la sua ingestione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20138/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen., correttamente considerando l'assenza di elementi positivi in uno alla negativa condotta processuale del ricorrente, fin dall'occultamento della sostanza stupefacente detenuta mediante la sua ingestione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENZAN TIMAIOUF (CUI 037TQ9U) nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche ed in fatto; Considerato che, inoltre, la Corte territoriale hai motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., correttamente considerando l'assenza di elementi positivi in uno alla negativa condotta processuale del ricorrente, fin dall'occultamento della sostanza stupefacente detenuta mediante la sua ingestione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023