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Ordinanza — n. 20134/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20134/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20134/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINI ALEX nato a TORTONA il 20/02/1989 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo di ricorso in relazione alla condotta oggettiva del reato di cui all'art. 341bis cod. pen. sono del tutto genericamente proposte in relazione alla pretesa genericità delle offese, mentre riguardano questione in fatto non dedotta in appello quanto alla presenza di più persone; del pari generica ed in fatto la censura sull'elemento soggettivo.

Regesto Legislator

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art. 341bis cod. pen, art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 20134/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 341bis cod. pen. sono del tutto genericamente proposte in relazione alla pretesa genericità delle offese, mentre riguardano questione in fatto non dedotta in appello quanto alla presenza di più persone; del pari generica ed in fatto la censura sull'elemento soggettivo.

Parole chiave

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indennità per il danno soggettivo sanzioni pecuniarie risarcimento alle vittime di reati sanzione penale abbandono per lesioni personali condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 341bis cod. pen
art. 582 cod. pen
Ritenuto che la censura del secondo motivo sulla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINI ALEX nato a TORTONA il 20/02/1989 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo di ricorso in relazione alla condotta oggettiva del reato di cui all'art. 341bis cod. pen. sono del tutto genericamente proposte in relazione alla pretesa genericità delle offese, mentre riguardano questione in fatto non dedotta in appello quanto alla presenza di più persone; del pari generica ed in fatto la censura sull'elemento soggettivo.

Quanto al trattamento sanzionatorio si versa in generiche censure al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito. Ritenuto che la censura del secondo motivo sulla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen. è manifestamente infondata essendo essa conseguentemente affermata sotto il profilo soggettivo a seguito delle valutazioni che precedono. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.20