Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20132/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20132/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDIS PASQUALE nato il 06/06/1966 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure sono generiche sia in relazione alla sussistenza dei reati di cui all'art. 337 e 582 cod. peri, con riferimento alle percosse ricevute dal ricorrente per insussistenza dei riscontri del preteso pestaggio; sia in relazione sospensione condizionale della pena, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della insussistenza di elementi per una prognosi positiva di futura astensione dal delitto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20132/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582 cod. peri, con riferimento alle percosse ricevute dal ricorrente per insussistenza dei riscontri del preteso pestaggio; sia in relazione sospensione condizionale della pena, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della insussistenza di elementi per una prognosi positiva di futura astensione dal delitto.

Parole chiave

Generato dall'IA
pene condizionali abbandono per lesioni personali assenza di persecuzione differimento dell'esecuzione della pena adeguamento della pena pene e misure
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDIS PASQUALE nato il 06/06/1966 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure sono generiche sia in relazione alla sussistenza dei reati di cui all'art. 337 e 582 cod. peri, con riferimento alle percosse ricevute dal ricorrente per insussistenza dei riscontri del preteso pestaggio; sia in relazione sospensione condizionale della pena, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della insussistenza di elementi per una prognosi positiva di futura astensione dal delitto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023