Ordinanza — n. 20132/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDIS PASQUALE nato il 06/06/1966 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure sono generiche sia in relazione alla sussistenza dei reati di cui all'art. 337 e 582 cod. peri, con riferimento alle percosse ricevute dal ricorrente per insussistenza dei riscontri del preteso pestaggio; sia in relazione sospensione condizionale della pena, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della insussistenza di elementi per una prognosi positiva di futura astensione dal delitto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20132/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582 cod. peri, con riferimento alle percosse ricevute dal ricorrente per insussistenza dei riscontri del preteso pestaggio; sia in relazione sospensione condizionale della pena, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della insussistenza di elementi per una prognosi positiva di futura astensione dal delitto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDIS PASQUALE nato il 06/06/1966 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure sono generiche sia in relazione alla sussistenza dei reati di cui all'art. 337 e 582 cod. peri, con riferimento alle percosse ricevute dal ricorrente per insussistenza dei riscontri del preteso pestaggio; sia in relazione sospensione condizionale della pena, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della insussistenza di elementi per una prognosi positiva di futura astensione dal delitto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023