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Ordinanza — n. 20131/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20131/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLO GIUSEPPE nato a ARQUATA SCRIVIA il 22/01/1976 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate sia in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento alla minaccia che secondo la testimonianza del Gi3lati fu profferita mentre l'attività di identificazione doveva essere completata; sia in relazione alla insussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen. sincensurabilmente esclusa in punto di fatto per 4enza di riscontri; sia in ordine alla riqualificazione del fatto in ragione degli elementi posti a base della responsabilità ex art. 337 cod. pen.; sia, infine, alla sostituzione con sanzione sostitutiva, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della gravità del reato e della negativa personallità del gravato ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20131/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. con riferimento alla minaccia che secondo la testimonianza del Gi3lati fu profferita mentre l'attività di identificazione doveva essere completata; sia in relazione alla insussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen. sincensurabilmente esclusa in punto di fatto per 4enza di riscontri; sia in ordine alla riqualificazione del fatto in ragione degli elementi posti a base della responsabilità ex art. 337 cod. pen.; sia, infine, alla sostituzione con sanzione sostitutiva, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della gravità del reato e della negativa personallità del gravato ricorrente.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia non comprovata pubblica intimidazione minaccia alla sicurezza pubblica prova del timore di persecuzione pericolo di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 393-bis cod. pen
con riferimento alla minaccia che secondo la testimonianza del Gi3lati fu profferita mentre l'attività di identificazione doveva essere completata; sia in relazione alla insussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLO GIUSEPPE nato a ARQUATA SCRIVIA il 22/01/1976 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono manifestamente infondate sia in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento alla minaccia che secondo la testimonianza del Gi3lati fu profferita mentre l'attività di identificazione doveva essere completata; sia in relazione alla insussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen. sincensurabilmente esclusa in punto di fatto per 4enza di riscontri; sia in ordine alla riqualificazione del fatto in ragione degli elementi posti a base della responsabilità ex art. 337 cod. pen.; sia, infine, alla sostituzione con sanzione sostitutiva, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della gravità del reato e della negativa personallità del gravato ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.202