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Ordinanza — n. 20130/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic censure lacks specific legal grounds for inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20130/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court decision regarding criminal liability and generic mitigating circumstances, but the court found the objections were entirely generic. Consequently, the court rejected the appeal because the censure failed to provide specific legal grounds or address the precise annotation in the police report.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the censure is entirely generic and fails to specify the legal grounds or address the precise factual annotation in question.

Parole chiave

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generic censure inadmissible appeal criminal liability mitigating circumstances procedural costs police annotation Corte di Cassazione ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCALEON SERGIO nato a BIELLA il 26/10/1951 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte sia in relazione alla responsabilità in ordine al reato di cui al capo (danneggiamento) in relazione alla quale è considerata la specifica annotazione di polizia giudiziaria che al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sul corretto rilievo della mancanza di elementi positivi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023