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Ordinanza — n. 20128/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20128/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20128/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI GIULIANO nato a TORINO il 03/03/1980 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte in fatto rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. giustificata dalla valutazione di complessiva gravità del fatto e dall'assenza di un positivo e favorevole accertamento delle sue ragioni. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. giustificata dalla valutazione di complessiva gravità del fatto e dall'assenza di un positivo e favorevole accertamento delle sue ragioni. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023

Parole chiave

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punibilità sanzioni penali gravità della pena riscossione di pene pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI GIULIANO nato a TORINO il 03/03/1980 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte in fatto rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. giustificata dalla valutazione di complessiva gravità del fatto e dall'assenza di un positivo e favorevole accertamento delle sue ragioni. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023