Ordinanza — n. 20127/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ELISA LAURA ANNA nato a CATANIA il 19/05/1978 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo di ricorso sono del tutto genericamente proposte rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla capacità di autodeterminazione del ricorrente ed alla sua incidenza sul profilo soggettivo, essendosi correttamente esclusa - in rapporto al devoluto - l'incidenza di stati emotivi e passionali e la volontaria assunzione di sostanze alcoliche sulla imputabilità e del pari correttamente affermata la intenzionalità oppositiva della ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 20127/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la censura del secondo motivo sulla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen. è manifestamente infondata essendo essa conseguentemente affermata sotto il profilo soggettivo a seguito delle valutazioni che precedono. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ELISA LAURA ANNA nato a CATANIA il 19/05/1978 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo di ricorso sono del tutto genericamente proposte rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla capacità di autodeterminazione del ricorrente ed alla sua incidenza sul profilo soggettivo, essendosi correttamente esclusa - in rapporto al devoluto - l'incidenza di stati emotivi e passionali e la volontaria assunzione di sostanze alcoliche sulla imputabilità e del pari correttamente affermata la intenzionalità oppositiva della ricorrente.
Ritenuto che la censura del secondo motivo sulla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen. è manifestamente infondata essendo essa conseguentemente affermata sotto il profilo soggettivo a seguito delle valutazioni che precedono. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24.2.202