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Ordinanza — n. 20127/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20127/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ELISA LAURA ANNA nato a CATANIA il 19/05/1978 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo di ricorso sono del tutto genericamente proposte rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla capacità di autodeterminazione del ricorrente ed alla sua incidenza sul profilo soggettivo, essendosi correttamente esclusa - in rapporto al devoluto - l'incidenza di stati emotivi e passionali e la volontaria assunzione di sostanze alcoliche sulla imputabilità e del pari correttamente affermata la intenzionalità oppositiva della ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 20127/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la censura del secondo motivo sulla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen. è manifestamente infondata essendo essa conseguentemente affermata sotto il profilo soggettivo a seguito delle valutazioni che precedono. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indennità per il danno soggettivo motivazione inadeguata delle censure costituzionali accertamento dell'ammontare del danno censura dell'apprezzamento delle prove controllo della commisurazione della pena risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Ritenuto che la censura del secondo motivo sulla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ELISA LAURA ANNA nato a CATANIA il 19/05/1978 avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo di ricorso sono del tutto genericamente proposte rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla capacità di autodeterminazione del ricorrente ed alla sua incidenza sul profilo soggettivo, essendosi correttamente esclusa - in rapporto al devoluto - l'incidenza di stati emotivi e passionali e la volontaria assunzione di sostanze alcoliche sulla imputabilità e del pari correttamente affermata la intenzionalità oppositiva della ricorrente.

Ritenuto che la censura del secondo motivo sulla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen. è manifestamente infondata essendo essa conseguentemente affermata sotto il profilo soggettivo a seguito delle valutazioni che precedono. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24.2.202